FAQ

L’accreditamento è un’attestazione della capacità di operare che un soggetto di riconosciuta autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo in un determinato contesto sociale. In generale, il soggetto che opera in un campo particolarmente importante (tra cui l’educazione), dove è necessaria competenza, indipendenza, onestà, capacità organizzativa, rispetto di standard elevati, viene ritenuto “custode” della qualità delle prestazioni fornite. L’accreditamento è rilasciato da diverse articolazioni statali, quali, a titolo esemplificativo: la Regione e il Ministero dell’Istruzione. In particolare, l’accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola è una modalità di riconoscimento dei Soggetti esterni al mondo della scuola che offrono formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso è previsto dall’articolo 66 del Contratto Collettivo nazionale del comparto scuola del 23 luglio 2003. Approfondimento: https://sofia.istruzione.it/FAQ.pdf Se l’Organizzazione non possiede nessun accreditamento non deve allegare nulla.
Nell’Atto Costitutivo originale, sul timbro apposto dall’Agenzia delle Entrate. In sostituzione al timbro, si trovano gli stessi dati nella ricevuta della registrazione dell’Atto Costitutivo. In alternativa è anche possibile inserire il numero REA (Repertorio economico amministrativo), che si trova nella visura camerale della Camera di Commercio.
Nel caso in cui non si disponga di un proprio sito web, in alternativa è possibile indicare la pagina Facebook. Non è possibile lasciare il campo vuoto.
Nel caso di famiglie di organizzazioni, che inviano candidature attraverso singoli membri delle stesse, potrà essere assegnato solo un contributo finanziario. Privilegiamo le candidature da parte dei capofila della rete, ma nel caso in cui, per diversi motivi, si preferisca partecipare con una o più organizzazioni facenti parte della rete, è ammesso e non compromette la valutazione positiva delle candidature.
Nel caso in cui le ONP assegnatarie:
(1) Siano in bancarotta o in liquidazione, o le loro attività siano sottoposte ad amministrazione controllata, si trovino in fase di concordato preventivo, abbiano sospeso le loro attività, o abbiano giudizi pendenti relativi alle situazioni precedenti, o in una qualsiasi situazione analoga prevista da una procedura simile, disciplinata dalla legislazione e dalla normativa nazionale;
(2) Siano stati condannati per reati relativi alla loro condotta professionale sulla base di una sentenza avente forza di res judicata;
(3) Siano colpevoli di cattiva condotta professionale grave provata con ogni mezzo che Generas Foundation può provare;
(4) Non abbiano ottemperato alle obbligazioni relative al pagamento degli oneri sociali o al pagamento di imposte nel rispetto della normativa italiana;
(5) Siano stati oggetto di una sentenza che ha la forza di res judicata per frode, corruzione, coinvolgimento in organizzazioni criminali o in altre attività illegali dannose per gli interessi finanziari delle Comunità;
(6) Sono attualmente soggetto di un provvedimento amministrativo.
Il firmatario autorizzato dell’ente assegnatario certifica che non si trova in nessuna delle situazioni sopra-citate e firma in nome e per conto dell’ente assegnatario stesso.
Agli assegnatari del grant viene chiesto di firmare un accordo per l’assegnazione del contributo, di compilare un file di autovalutazione della propria organizzazione, di allegare una descrizione di come intende realizzare le attività e un budget preventivo. Al momento della sottoscrizione dell’accordo, sarà trasferita una quota iniziale pari all’80% del totale contributo. Il saldo finale sarà trasferito entro 30 giorni dal termine dell’ultimo periodo di rendicontazione, sempre previo feedback positivo sui rapporti narrativi e finanziari finali. Verrà quindi mantenuta aperta la relazione con la Fondazione durante tutto il periodo di realizzazione delle attività che le ONP assegnatarie dichiareranno di realizzare nel budget preventivo e in una breve descrizione delle attività.
I costi ammissibili sono quelli realmente sostenuti dal Beneficiario che rispettano tutti i seguenti criteri:
a) sono sostenuti durante l’attuazione delle attività come specificati dall’articolo 2 del presente contratto;
b) sono indicati nel budget;
c) sono necessari per l’attuazione delle attività;
d) sono identificabili e verificabili, e sono registrati nel sistema contabile del Beneficiario e determinati nel rispetto degli standard contabili applicabili in Italia;
e) rispettano i requisiti relativi alla legislazione fiscale e sociale applicabile;
f) sono ragionevoli, giustificati e rispondono ai criteri di gestione finanziaria adeguata, in particolare con riferimento all’economia e all’efficienza. Soggetto a quanto sopra, i seguenti costi diretti del Beneficiario sono ammissibili:
a) i costi del personale assegnato alle attività, corrispondenti al salario lordo reale inclusi gli oneri sociali e altri costi relativi; salari e costi non devono essere superiori a quelli normalmente sostenuti dal Beneficiario;
b) i costi di viaggio e di vitto per il personale e altre persone che partecipano alle attività, a condizione che siano costi reali sostenuti da documenti di supporto;
c) i costi per l’acquisto di attrezzature e forniture (nuove o usate) e per servizi specificamente per l’oggetto delle attività;
d) i costi di beni di consumo;
e) i costi per contratti di servizio, fornitura e lavoro assegnati dai Beneficiari per la realizzazione delle attività.
I seguenti costi non sono considerati ammissibili:
a) debiti e interessi passivi;
b) accantonamenti per sopravvenienze passive e perdite future;
c) costi dichiarati dal Beneficiario e finanziati da altre iniziative o da programmi che ricevono un contributo dell’Unione Europea;
d) acquisto di terreni o costruzioni;
e) acquisto di veicoli, a meno che non sia dimostrato che tale acquisto sia necessario ai fini della realizzazione dell’idea progettuale;
f) perdite su cambi;
g) affitto degli uffici;
h) tasse, IVA inclusa, a meno che il beneficiario non possa dimostrare di non poterne chiedere il rimborso;
i) crediti verso terzi;
j) contributi in natura (ad esempio, valorizzazioni di attrezzature esistenti, donazioni, lavoro volontario etc.).
Verrà stipulato un accordo tra l’Organizzazione assegnataria del contributo e la Fondazione. Tratteremo tutte le questioni relative all’accordo direttamente con le Organizzazioni assegnatarie del grant, per definire nel dettaglio modalità e criteri. A titolo esemplificativo, sono vincolanti, al momento della stipula dell’accordo: – fornire una descrizione delle attività che si intende svolgere con il contributo assegnato; – fornire un budget preventivo; – rispettare i costi ammissibili nella rendicontazione (leggere relativa FAQ: Quali sono i costi ammissibili e non ammissibili per i beneficiari del grant finale?) – fornire una rendicontazione finale delle spese. Ogni altro limite o vincolo qui non espressamente indicato verrà trattato singolarmente con ciascuna Organizzazione assegnataria del contributo economico, partendo da un’analisi dei bisogni e degli obiettivi della stessa, della natura dell’Organizzazione, della grandezza dell’importo assegnato, quali a titolo esemplificativo: limiti temporali, di destinazione delle attività, ecc.
Si veda il Regolamento al punto III.
Criteri di ammissibilità delle Organizzazioni Non Profit della società civile:
– siano riconosciute e operative in Italia;
– abbiano più dell’80% delle attività nel settore dell’educazione;
– abbiano tra i loro valori fondanti gli obiettivi della call;
– abbiano comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore di intervento (comprovabile attraverso l’autodichiarazione predisposta in cui si dichiara che l’organizzazione non profit è stata fondata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, oppure che i coordinatori responsabili delle attività abbiano almeno tre anni di esperienza nel medesimo settore di intervento);
– siano specializzate nell’attività per cui si presentano alla call, sia in ambito educativo che psico-pedagogico;
– non si occupino di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Criteri di ammissibilità delle scuole nate all’interno di Organizzazioni Non Profit:
– abbiano un quadro orientativo educativo, pedagogico e didattico pensato, scelto ed esplicitato;
– prediligano un apprendimento di tipo collaborativo, esperienziale, partecipativo ed esplorativo;
– prevedano momenti periodici di supervisione educativa in cui vi siano tempi e spazi dedicati al confronto tra insegnanti e tra insegnanti e comunità educante;
– predispongano di spazi che permettono agli alunni di essere protagonisti attivi del proprio percorso di apprendimento e che siano in dialogo con il mondo esterno, nella sua dimensione sia ambientale che sociale;
– utilizzino una valutazione interna dei processi di apprendimento nel loro insieme attraverso osservazioni partecipate e riflessioni condivise su attività ed elaborati.
Criteri di ammissibilità delle attività:

– che non siano progetti, ma organizzazioni e attività messe in opera per trasformare in modo sistematico le realtà con cui entra in contatto;
– le attività devono rispondere a tutti i criteri valoriali indicati negli obiettivi della call;
– le attività devono essere trasformative in modo integrato tra famiglia, scuole e studenti;
– le attività presentate devono essere parte del mandato dell’organizzazione; – sono esclusi i nuovi progetti (ideati ad hoc), ma sarà determinante, per l’organizzazione che intende candidarsi, dimostrare che le proprie attività siano realizzate per consegnare centralità al ruolo educativo.
Non abbiamo predisposto nessun vincolo di grandezza rispetto ad utili, fatturati o numero di dipendenti, ecc., ma è vincolante la specializzazione in un unico settore d’intervento: l’educazione, l’istruzione e la formazione. Sono invece escluse le organizzazioni per cui l’ambito di intervento dichiarato nello Statuto dell’organizzazione e/o nei servizi offerti dalla stessa interessa molteplici settori.

E’ vincolante la specializzazione in un unico settore d’intervento e che le attività siano realizzate in Italia. In particolare l’ambito di intervento dichiarato nello Statuto dell’organizzazione e nei servizi offerti dalla sessa, deve essere esclusivamente nel settore educativo e, in via esemplificativa, nei seguenti ambiti:
– aiuto e sostegno nell’apprendimento cognitivo, in riferimento al percorso scolastico, formativo e individuale;
– formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
– accompagnamento e sostegno al compito genitoriale;
– aiuto e sostegno alle professionalità in campo educativo (all’insegnante, all’educatore, ecc.)
– attività ludiche, creative e sportive come modalità di sviluppo educativo, come ad esempio, a titolo esemplificativo, di sviluppo di competenze relazionali;
– attività di accompagnamento e socializzazione per migliorare l’autonomia personale, il benessere psichico e relazionale.
Sono escluse le organizzazioni che intervengono in ambiti diversi o in più ambiti, quindi che non sono specializzate nel settore educativo, quali in via esemplificativa:
– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con finalità unicamente sportive;
– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
– alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
– integrazione sociale dei migranti;
– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, che non abbiamo specifici obiettivi formativi ed educativi integrati verso i destinatari del servizio;
– interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie.

Con il termine scuola familiare o parentale, si indica l’istruzione parentale o familiare dove all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione dei minori avviene al di fuori del sistema educativo delle scuole provinciali e paritarie. A tal fine i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, provvedono privatamente all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione. In questa direzione esistono moltissime organizzazioni non profit che offrono percorsi di formazione organizzati, definiti e strutturati, alternativi alla scuola provinciale o paritaria. Secondo gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione è obbligatorio istruire ed educare i propri figli, ma non è obbligatorio frequentare una scuola provinciale e/o paritaria e, per rispondere a tale richiesta emergente da parte di molte famiglie, diverse organizzazioni senza scopo di lucro si sono costituite o hanno ampliato i propri servizi a favore delle suddette famiglie, in modo che si tutelino maggiormente i soggetti coinvolti.

Per una risposta esaustiva a questa domanda si invita a leggere attentamente il Regolamento della call al punto II.
L’obiettivo generale della call è sostenere la trasformazione culturale in atto in ambito educativo che sta rimettendo al centro la relazione come elemento indispensabile per accompagnare le nuove generazioni nell’espressione del proprio potenziale di crescita.
Nella cornice dell’obiettivo generale, la call ha i seguenti obiettivi specifici:
1) filtrare e mettere a repertorio le realtà del Terzo Settore che lavorano, accompagnando scuole, studenti e famiglie, per un’educazione consapevole, in relazione, esperienziale, cooperativa ed inclusiva;
2) promuovere e sostenere un’educazione trasformativa;
3) filtrare e mettere a repertorio le scuole parentali o private che sono nate all’interno di Organizzazioni Non Profit (ONP).

Di seguito sono indicati quali Enti ecclesiastici sono ammessi e quali sono esclusi:
ENTI AMMESSI:
-Enti costituiti o approvati dall’Autorità ecclesiastica.
ENTI ESCLUSI:
– Enti appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa (C.E.I. / Regioni ecclesiastiche / Province ecclesiastiche / Diocesi-Abbazie-Prelature /Capitoli /Parrocchie /Chiese); – Istituti universitari / Seminari/ Accademie/ Collegi per religiosi ed ecclesiastici; – Persone giuridiche canoniche quali: Società di vita apostolica/ Associazioni pubbliche di fedeli e confederazioni.
Sono ammesse le organizzazioni non profit, quindi gli enti che compongono il mondo del non profit che si differenziano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per tipo e status giuridico. In particolare fino a ora la legislazione italiana ha disciplinato cinque differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini economici con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative (legge n. 49/1987) – che sono escluse nella call – , le organizzazioni di volontariato (legge n. 266/1991), le cooperative sociali (legge n. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (legge n. 461/1998) – anch’esse escluse dalla call – e le associazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000). Con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 tutto il Codice del Terzo settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS (Enti del terzo settore), la quale ricomprende anche altre tipologie di organizzazioni già esistenti, in particolare l’articolo 4 del decreto definisce ETS: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici (non ammissibili), le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso (non ammissibili), le associazioni, riconosciute (o non riconosciute: che non sono ammissibili), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
E’ necessario che le associazioni siano riconosciute, cioè che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. La costituzione dell’associazione riconosciuta deve avvenire secondo una procedura formale: * l’Atto costitutivo deve essere un atto pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale; * lo Statuto dell’associazione deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate; * la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede.
No, le associazioni non riconosciute non possono partecipare alla call.
No. Sono ammesse sia le Organizzazioni che hanno avviato la pratica, ma non è andata ancora a buon fine la registrazione, sia quelle che non hanno ancora avviato la pratica e che quindi hanno ancora in vigore il precedente Statuto.

Che i coordinatori responsabili delle attività̀ abbiano almeno tre anni di esperienza nel medesimo settore di intervento, dimostrabile attraverso l’invio dei seguenti allegati predisposti nel formulario:
– il curriculum;
– un’autodichiarazione.
Non è possibile costituirsi in funzione della partecipazione alla call.
Per le organizzazioni non costituite è comunque obbligatorio:
avere già realizzato delle attività o dei servizi a nome e per conto della costituenda organizzazione;
avere una bozza dello statuto da poter inviare alla Fondazione, al momento in cui verrà richiesta;
costituirsi prima di ricevere il grant, per le beneficiarie del contributo.

E’ obbligatorio che i beneficiari finali diretti o indiretti, siano i minori. Con il termine “indiretti” si intende quei minori che, in seguito alla realizzazione delle attività o dei servizi dell’Organizzazione, sperimentano un miglioramento di un aspetto della loro condizione di vita nel lungo periodo o in modo indiretto. In via esemplificativa i beneficiari sono le scuole e il personale scolastico, gli studenti e le famiglie.

La call è rivolta esclusivamente a Organizzazioni Non Profit che operano sul territorio nazionale. Non è obbligatorio offrire i propri servizi su tutto il territorio nazionale. Sono quindi ammessi tutti i limiti geografici all’interno del territorio nazionale, in via esemplificativa: dal quartiere a una o più regioni. E’ obbligatorio che l’Organizzazione realizzi almeno il 50% delle proprie attività in Italia. Sono comunque escluse le organizzazioni non governative che operano nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.
No. Possono partecipare solo le organizzazioni non profit.
No. Possono partecipare solo le organizzazioni non profit.
Privilegiamo le candidature da parte dei capofila della rete, ma nel caso in cui, per diversi motivi, si preferisca partecipare una o più organizzazioni facente parte della rete, è ammesso e non compromette la valutazione positiva delle candidature. Nel caso di famiglie di organizzazioni, che inviano candidature attraverso singoli membri delle stesse, potrà essere assegnato solo un contributo finanziario.

Ci si può candidare esclusivamente attraverso la compilazione del formulario predisposto. Non sono ammesse altre modalità per presentare la propria candidatura, quali, in via esemplificativa: invio di email, presentazioni, ecc.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della call “Rotte Educative” sono composte da due fasi differenti.

Fase 1
Compilazione del form nell’area dedicata e la condivisione dei seguenti allegati:

– statuto;

– bilanci approvati relativi agli esercizi 2018, 2019;

– autodichiarazione che l’80% delle attività dell’organizzazione siano nel settore educativo;

– se applicabile, gli accreditamenti vari (ad esempio accreditamento del MIUR).


Fase 2
Le organizzazioni ammesse alla seconda fase avranno la possibilità di presentare una candidatura dettagliata secondo le tempistiche che saranno indicate nella comunicazione di invito. In questa fase, è prevista la condivisione dei seguenti allegati:
1) podcast – un file esclusivamente audio in formato .mp3 oppure .wav di una durata massima di 20 minuti che racconti, attraverso la modalità dello story-telling, in un dialogo tra chi realizza l’intervento e un destinatario dello stesso, le modalità d’intervento e le fasi di attuazione principali (azione, metodologia adottata, descrizione dei processi trasformativi realizzati, descrizione delle sfide e dei successi) – verrà fornito un video tutorial che spiega nel dettaglio la modalità di realizzazione;

2) liberatoria per la pubblicazione del file audio – predisposta dalla Generas Foundation;

3) atto costitutivo della ONP;

4) dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità– un allegato predisposto dalla Generas Foundation che contiene un’autodichiarazione sulla veridicità delle informazioni fornite;

5) autocertificazione dei requisiti etici e valoriali attraverso un allegato predisposto dalla Generas Foundation.


Nella comunicazione di invito alla seconda fase, saranno forniti ulteriori dettagli sugli allegati summenzionati e sarà disponibile un video tutorial per la realizzazione del podcast.

Viene inviata una comunicazione tramite e-mail con l’invito a partecipare alla seconda fase della call se sono rispettati i requisiti di ammissibilità, i criteri valoriali e gli obiettivi della call. La seconda fase prevede che tutte le organizzazioni selezionate avranno accesso alla piattaforma Edunauta e saranno parte integrante della sua mappa narrata geo-localizzata e relativo podcast “Rotte Educative” pubblicato sulle maggior piattaforme di hosting oggi utilizzate. Potranno inoltre contare sul supporto di Generas Foundation per accrescere le opportunità di networking con altre organizzazioni che lavorano sugli stessi temi e/o nello stesso territorio e per diffondere e disseminare le proprie iniziative attraverso specifici canali di comunicazione. Si veda il Regolamento punto IV_Fase 2 e punto V.
Entro il 31 maggio verranno ricontattate le organizzazioni che passeranno alla seconda fase. Chi non passerà alla seconda fase riceverà comunque una comunicazione via email.
No. Le Organizzazioni sono invitate a candidarsi singolarmente. Se si ritiene necessario e utile per fini di completezza nella descrizione delle proprie attività, è possibile indicare che le attività vengono realizzate in partnership, indicando il nome e il ruolo dell’Organizzazione partner.
Verrà inviato via mail il link ad un video tutorial che spiegherà nel dettaglio le modalità di realizzazione del podcast. Nel podcast è chiesto di raccontare le attività generali dell’Organizzazione, con focus sugli strumenti educativi messi in pratica. Dovrà essere un dialogo tra un membro dell’Organizzazione e un destinatario del servizio. Si veda il Regolamento punto IV_Fase 2
Per la prima fase della call è predisposta una griglia di valutazione rispondente ai criteri di ammissibilità e agli obiettivi scritti nel Regolamento.
Per la seconda fase della call è previsto un Comitato di Valutazione composto da esperti del settore, pedagogisti e membri della Fondazione.
Saranno considerate meritevoli quelle iniziative che, oltre al rispetto dei requisiti di partecipazione specificati:

– siano coerenti con le priorità e gli obiettivi della call;
– rispondano coerentemente all’esigenza di cambiamento e maggiore consapevolezza nelle azioni in ambito educativo;
– abbiano la capacità di essere scalabili e replicabili.

Si veda il Regolamento al punto VI
No, non saranno rese pubbliche. Verrà inviata una comunicazione tramite email rispetto all’eventuale ammissione/non ammissione alla seconda fase della call.
Un comitato di Valutazione composto da pedagogisti ed esperti del settore selezionerà da 6 a 12 organizzazioni, che otterranno il punteggio più alto a giudizio della commissione di valutazione e che potranno beneficiare di un contributo economico fino a 10.000 euro. Il contributo potrà essere utilizzato per le attività ordinarie e straordinarie della ONP.
– La data di scadenza per inviare la candidatura alla call “Rotte Educative” è fissata per il 7 maggio 2021 alle ore 12.00.

– Una commissione di valutazione redigerà una graduatoria e comunicherà gli esiti alle organizzazioni proponenti entro il 31 maggio 2021 (solo le organizzazioni preselezionate saranno invitate a partecipare alla fase 2).

– Entro il 31 maggio 2021 verrà inviata una comunicazione esclusivamente agli ammessi alla seconda fase della call.

– Entro il 30 settembre una commissione di valutazione comunicherà gli esiti alle organizzazioni vincitrici.