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FAQ - Aiuto alla compilazione

Le domande che non trovano risposta nelle presenti FAQ, possono essere inviate all’indirizzo e-mail call@edunauta.it, saranno considerate e riceveranno risposta esclusivamente le domande a cui non è già stata fornita una risposta nelle FAQ.

Sono ammesse le organizzazioni non profit, quindi gli enti che compongono il mondo del non profit che si differenziano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per tipo e status giuridico. In particolare fino a ora la legislazione italiana ha disciplinato cinque differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini economici con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative (legge n. 49/1987) – che sono escluse nella call – , le organizzazioni di volontariato (legge n. 266/1991), le cooperative sociali (legge n. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (legge n. 461/1998) – anch’esse escluse dalla call – e le associazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000). Con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 tutto il Codice del Terzo settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS (Enti del terzo settore), la quale ricomprende anche altre tipologie di organizzazioni già esistenti, in particolare l’articolo 4 del decreto definisce ETS: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici (non ammissibili), le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso (non ammissibili), le associazioni, riconosciute (o non riconosciute: che non sono ammissibili), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui non si disponga di un proprio sito web, in alternativa è possibile indicare la pagina Facebook. Non è possibile lasciare il campo vuoto.
L’accreditamento è un’attestazione della capacità di operare che un soggetto di riconosciuta autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo in un determinato contesto sociale. In generale, il soggetto che opera in un campo particolarmente importante (tra cui l’educazione), dove è necessaria competenza, indipendenza, onestà, capacità organizzativa, rispetto di standard elevati, viene ritenuto “custode” della qualità delle prestazioni fornite. L’accreditamento è rilasciato da diverse articolazioni statali, quali, a titolo esemplificativo: la Regione e il Ministero dell’Istruzione. In particolare, l’accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola è una modalità di riconoscimento dei Soggetti esterni al mondo della scuola che offrono formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso è previsto dall’articolo 66 del Contratto Collettivo nazionale del comparto scuola del 23 luglio 2003. Approfondimento: https://sofia.istruzione.it/FAQ.pdf Se l’Organizzazione non possiede nessun accreditamento non deve allegare nulla.
Nell’Atto Costitutivo originale, sul timbro apposto dall’Agenzia delle Entrate. In sostituzione al timbro, si trovano gli stessi dati nella ricevuta della registrazione dell’Atto Costitutivo. In alternativa è anche possibile inserire il numero REA (Repertorio economico amministrativo), che si trova nella visura camerale della Camera di Commercio.
La call è rivolta esclusivamente a Organizzazioni Non Profit che operano sul territorio nazionale. Non è obbligatorio offrire i propri servizi su tutto il territorio nazionale. Sono quindi ammessi tutti i limiti geografici all’interno del territorio nazionale, in via esemplificativa: dal quartiere a una o più regioni. E’ obbligatorio che l’Organizzazione realizzi almeno il 50% delle proprie attività in Italia. Sono comunque escluse le organizzazioni non governative che operano nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.
E’ obbligatorio che i beneficiari finali diretti o indiretti, siano i minori. Con il termine “indiretti” si intende quei minori che, in seguito alla realizzazione delle attività o dei servizi dell’Organizzazione, sperimentano un miglioramento di un aspetto della loro condizione di vita nel lungo periodo o in modo indiretto. In via esemplificativa i beneficiari sono le scuole e il personale scolastico, gli studenti e le famiglie.

E’ vincolante la specializzazione in un unico settore d’intervento e che le attività siano realizzate in Italia. In particolare l’ambito di intervento dichiarato nello Statuto dell’organizzazione e nei servizi offerti dalla sessa, deve essere esclusivamente nel settore educativo e, in via esemplificativa, nei seguenti ambiti:
– aiuto e sostegno nell’apprendimento cognitivo, in riferimento al percorso scolastico, formativo e individuale;
– formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
– accompagnamento e sostegno al compito genitoriale;
– aiuto e sostegno alle professionalità in campo educativo (all’insegnante, all’educatore, ecc.)
– attività ludiche, creative e sportive come modalità di sviluppo educativo, come ad esempio, a titolo esemplificativo, di sviluppo di competenze relazionali;
– attività di accompagnamento e socializzazione per migliorare l’autonomia personale, il benessere psichico e relazionale.
Sono escluse le organizzazioni che intervengono in ambiti diversi o in più ambiti, quindi che non sono specializzate nel settore educativo, quali in via esemplificativa:
– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con finalità unicamente sportive;
– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
– alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
– integrazione sociale dei migranti;
– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, che non abbiamo specifici obiettivi formativi ed educativi integrati verso i destinatari del servizio;
– interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie.

Con il termine scuola familiare o parentale, si indica l’istruzione parentale o familiare dove all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione dei minori avviene al di fuori del sistema educativo delle scuole provinciali e paritarie. A tal fine i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, provvedono privatamente all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione. In questa direzione esistono moltissime organizzazioni non profit che offrono percorsi di formazione organizzati, definiti e strutturati, alternativi alla scuola provinciale o paritaria. Secondo gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione è obbligatorio istruire ed educare i propri figli, ma non è obbligatorio frequentare una scuola provinciale e/o paritaria e, per rispondere a tale richiesta emergente da parte di molte famiglie, diverse organizzazioni senza scopo di lucro si sono costituite o hanno ampliato i propri servizi a favore delle suddette famiglie, in modo che si tutelino maggiormente i soggetti coinvolti.

Edunauta è un Progetto di Generas Foundation

CF: 97717730150 - Via Durando, 39 20158 - Milano (Bovisatech)
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