Sono ammesse le organizzazioni non profit, quindi gli enti che compongono il mondo del non profit che si differenziano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per tipo e status giuridico. In particolare fino a ora la legislazione italiana ha disciplinato cinque differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini economici con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative (legge n. 49/1987) – che sono escluse nella call – , le organizzazioni di volontariato (legge n. 266/1991), le cooperative sociali (legge n. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (legge n. 461/1998) – anch’esse escluse dalla call – e le associazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000). Con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 tutto il Codice del Terzo settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS (Enti del terzo settore), la quale ricomprende anche altre tipologie di organizzazioni già esistenti, in particolare l’articolo 4 del decreto definisce ETS: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici (non ammissibili), le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso (non ammissibili), le associazioni, riconosciute (o non riconosciute: che non sono ammissibili), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
E’ vincolante la specializzazione in un unico settore d’intervento e che le attività siano realizzate in Italia. In particolare l’ambito di intervento dichiarato nello Statuto dell’organizzazione e nei servizi offerti dalla sessa, deve essere esclusivamente nel settore educativo e, in via esemplificativa, nei seguenti ambiti:
– aiuto e sostegno nell’apprendimento cognitivo, in riferimento al percorso scolastico, formativo e individuale;
– formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
– accompagnamento e sostegno al compito genitoriale;
– aiuto e sostegno alle professionalità in campo educativo (all’insegnante, all’educatore, ecc.)
– attività ludiche, creative e sportive come modalità di sviluppo educativo, come ad esempio, a titolo esemplificativo, di sviluppo di competenze relazionali;
– attività di accompagnamento e socializzazione per migliorare l’autonomia personale, il benessere psichico e relazionale.
Sono escluse le organizzazioni che intervengono in ambiti diversi o in più ambiti, quindi che non sono specializzate nel settore educativo, quali in via esemplificativa:
– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con finalità unicamente sportive;
– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
– alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
– integrazione sociale dei migranti;
– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, che non abbiamo specifici obiettivi formativi ed educativi integrati verso i destinatari del servizio;
– interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie.
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